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[1]Il Ministero della marina ha diritto di classificare nel naviglio ausiliario, per i differenti servizi militari occorrenti in tempo di guerra, tutti quei piroscafi sovvenzionati, che presentino le qualita' richieste da tali servizi, che saranno concretati con apposito regolamento.

[2]Con R decreto sara' provveduto a stabilire le qualita' dei piroscafi inscritti nel naviglio ausiliario, il modo di accettarle e le convenzioni da stabilirsi per il loro impiego militare.

Testo in vigore dal 6 aprile 1908 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1908-04-05;111~allegato-a-art35 · fonte del testo