Art. 37 (Allegato A)
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[1]All'infuori delle norme che saranno stabilite con la legge di cui all'articolo precedente, il ministro delle poste avra' diritto di noleggiare pei servizi straordinari dello Stato i piroscafi dei concessionari completamente armati.
[2]In questo caso sara' corrisposto ai concessionari un compenso risultante dai seguenti elementi per tutta la durata effettiva del noleggio:
[3]1° il 5 per cento per interesse sul valore attuale del piroscafo;
[4]2° il 6 per cento sul valore iniziale del piroscafo per quota di ammortamento e grandi riparazioni;
[5]3° il rimborso delle spese vive che consistono: nel consumo del carbone e delle materie grasse: paghe e panatiche dell'equipaggio, assicurazioni e spose portuali.
[6]Il materiale dovra' essere restituito nelle condizioni in cui fu consegnato, salvo il deprezzamento normale.
Testo in vigore dal 6 aprile 1908 al 22 dicembre 2008
