Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 6 aprile 1908 al 22 dicembre 2008. Leggi il testo vigente →

[1]All'infuori delle norme che saranno stabilite con la legge di cui all'articolo precedente, il ministro delle poste avra' diritto di noleggiare pei servizi straordinari dello Stato i piroscafi dei concessionari completamente armati.

[2]In questo caso sara' corrisposto ai concessionari un compenso risultante dai seguenti elementi per tutta la durata effettiva del noleggio:

[3]1° il 5 per cento per interesse sul valore attuale del piroscafo;

[4]2° il 6 per cento sul valore iniziale del piroscafo per quota di ammortamento e grandi riparazioni;

[5]3° il rimborso delle spese vive che consistono: nel consumo del carbone e delle materie grasse: paghe e panatiche dell'equipaggio, assicurazioni e spose portuali.

[6]Il materiale dovra' essere restituito nelle condizioni in cui fu consegnato, salvo il deprezzamento normale.

Testo in vigore dal 6 aprile 1908 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1908-04-05;111~allegato-a-art37 · fonte del testo