Art. 4 (Allegato A)
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[1]Il ministro delle poste e dei telegrafi potra', udito il Comitato pei servizi marittimi, sopprimere ed attuare provvisoriamente o definitivamente approdi e far eseguire viaggi straordinari. In casi di eccezionali gravita' ed urgenza il ministro potra' disporre senza altro in via provvisoria.
[2]Nel caso di attuazione di approdi la sovvenzione sara' variata in proporzione allo aumento della percorrenza. In caso di soppressione, se questa avviene d'accordo coi concessionari, la sovvenzione sara' ridotta in rapporto alla minore percorrenza; in caso diverso la sovvenzione rimarra' invariata.
[3]L'attuazione di approdi non dovra' pero' costituire un aumento di percorrenza tale da richiedere aumento di materiale.
[4]Nel caso di viaggi straordinari saranno rimborsate ai concessionari le spese effettive.
Testo in vigore dal 6 aprile 1908 al 22 dicembre 2008
