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[1]Pel trasporto dei generi di privativa non che di derrate e oggetti comunque destinati al servizio governativo, sara', a parita' di condizioni, data la preferenza alla bandiera italiana ai prezzi da determinarsi con apposite convenzioni.

[2]In mancanza di convenzioni speciali, sara' fatta una riduzione del 50 per cento sulla tariffa normale.

Testo in vigore dal 6 aprile 1908 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1908-04-05;111~allegato-a-art46 · fonte del testo