Art. 47 (Allegato A)
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In casi di eccezionale gravita' ed urgenza riconosciute dai Ministeri della marina, della guerra e delle poste, i concessionari saranno obbligati, a loro rischio e pericolo, di trasportare materie infiammabili ed esplosive conciliabilmente con le condizioni dei piroscafi.
Testo in vigore dal 6 aprile 1908 al 22 dicembre 2008
