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[1]I concessionari dovranno provvedere perche' ad ogni approdo possano essere imbarcate le merci pronte per l'esportazione; a tale scopo dovranno lasciare un proporzionale spazio a bordo pei diversi scali in relazione con la media del movimento commerciale di essi, secondo che sara' stabilito dal Comitato dei servizi marittimi, sentiti i concessionari.

[2]Non adempiendo a tale obbligo, i concessionari saranno tenuti verso gli speditori, la cui merce non venisse imbarcata, ad eseguirne il trasporto nel viaggio successivo, senza compenso, sempre pero' che gli speditori stessi abbiano dato avviso alle locali agenzie nel termine stabilito dal regolamento.

[3]Se l'imbarco non venisse effettuato nemmeno nel viaggio successivo, il concessionario dovra' corrispondere allo speditore una somma pari all'importo del nolo, e questi avra' facolta' di rescindere il contratto di trasporto.

[4]Nel caso inverso, cioe' quando non fosse presentata all'imbarco la merce impegnata, il concessionario avra' diritto al 50 per cento del nolo.

Testo in vigore dal 6 aprile 1908 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1908-04-05;111~allegato-a-art49 · fonte del testo