Art. 50 (Allegato A)
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In caso di straordinaria carestia o di altra calamita' pubblica che abbia per effetto di variare notabilmente le condizioni economiche normali del Regno o di alcune Provincie, il ministro delle poste potra' ordinare pei generi alimentari di prima necessita' una temporanea riduzione di tariffe entro il limite del 50 per cento delle tariffe normali, senza che i concessionari abbiano diritto a compenso.
Testo in vigore dal 6 aprile 1908 al 22 dicembre 2008
