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[1]Gli assuntori hanno l'obbligo di provvedere, mediante adatti servizi di collegamento, al concentramento delle merci nei porti toccati dalle linee da essi esercitate di cui nella tabella C, osservando le seguenti norme:

[2]1° i detti servizi devono esplicarsi almeno con 52 viaggi all'anno, armonizzando la frequenza dei viaggi coi periodi del traffico;

[3]2° i piroscafi devono essere di tipo esclusivamente commerciale, aventi i requisiti di navigabilita' voluti dal Codice per la marina mercantile, e una portata corrispondente ai bisogni del traffico, conciliabile con la condizione dei porti nei quali devono approdare; 3° le linee di concentramento servono per l'esportazione tanto verso i mercati esteri che per quelli nazionali.

[4]Nei limiti dello spazio che rimanesse disponibile dopo provveduto agli imbarchi per l'esportazione, potranno essere trasportate merci fra porto e porto delle linee di concentramento, applicandosi pero' in questo caso le tariffe comuni;

[5]4º il trasbordo delle merci e la loro custodia nei porti di concentramento saranno fatti a spese degli esercenti delle linee;

[6]5° il nolo per le merci trasportate sui piroscafi adibiti alle linee di concentramento non potra' superare il nolo minimo della prima zona delle tariffe comuni per qualsiasi percorso nei limiti di ciascuna linea;

[7]6° al trasporto delle merci di esportazione da imbarcarsi in localita' che non siano quelle previste nelle linee di concentramento proposte e nelle quali non approdano linee di esportazione per l'estero, sara' provveduto coi servizi ordinari, applicando le stesse condizioni stabilite per le merci, che hanno corso con le linee speciali di concentramento e cioe' applicando una tariffa non superiore al minimo della prima zona di quella comune, qualunque sia il percorso;

[8]7° l'esercizio delle linee di concentramento deve disimpegnarsi in consorzio fra assuntori delle linee sovvenzionate, indicate nello annesso prospetto (all. B);

[9]8° i concessionari concorreranno nell'esercizio delle linee di concentramento per una quota proporzionale al tonnellaggio dei servizi assunti;

[10]9° il Governo avra' facolta' di inserire nei limiti delle linee stesse nuovi approdi;

[11]10° le spedizioni delle merci destinate all'esportazione dovranno essere fatte con documento unico, qualunque ne sia la destinazione.

[12]Nel caso di divergenza nell'applicazione di tali norme giudichera' il Comitato pei servizi marittimi, sentiti i concessionari interessati.

Testo in vigore dal 6 aprile 1908 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1908-04-05;111~allegato-a-art53 · fonte del testo