Art. 56 (Allegato A)
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[1]I concessionari delle linee aggiudicate dovranno trasmettere al Ministero ad ogni viaggio compiuto in ciascuna linea esercitata, la statistica del movimento dei viaggiatori e delle merci con l'indicazione distinta dei diversi introiti.
[2]Tale statistica sara' giustificata dalle copie dei manifesti di bordo e dalle note di trasbordo autenticate dalla dogana.
[3]I concessionari alla fine di ogni anno, e non oltre i sei mesi dalla chiusura dell'esercizio finanziario annuale, trasmetteranno al ministro delle poste insieme coi propri bilanci una relazione tecnica ed economica dell'azienda delle linee aggiudicate contenente la ripartizione cosi dei prodotti, come delle spese per ciascuna linea di cui hanno l'esercizio.
[4]La liquidazione definitiva della sovvenzione non sara' fatta finche' non siano strasmessi al ministro delle poste e dei telegrafi i documenti di cui al presente articolo e da esso trovati regolari, ferme pero' restando le anticipazioni di cui all'art. 77.
[5]L'ispettorato dei servizi marittimi ha il diritto di ispezionare i bilanci e i libri di commercio dei concessionari, relativi alle linee sovvenzionate la cui gestione dove essere tenuta separatamente da quella delle linee libere da essi esercitate.
[6]Nel caso che l'ispettorato riconoscesse che i bilanci presentati non corrispondano alla verita', il Governo, uditi i concessionari nelle loro deduzioni, su conforme parere del Consiglio di Stato, pronunziera' la decadenza della concessione mediante decreto motivato.
Testo in vigore dal 6 aprile 1908 al 22 dicembre 2008
