Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 22 dicembre 2008

Confronto con la versione in vigore dal 6 aprile 1908 al 22 dicembre 2008. 139 parole tolte, 24 parole aggiunte in 4 capoversi.

tolto: Tanto per le merci in genere, quanto per i passeggieri, e' fatto obbligo ai concessionari di attuare il servizio cumulativo con le ferrovie e, possibilmente, con altre Societa' italiane di navigazione marittima e fluviale mediante unico contratto di trasposto ed istituendo tariffe con prezzi globali determinati sulle basi differenziali proprie a ciascuna amministrazione ed anche, a richiesta del Governo, dopo uditi il Consiglio generale del traffico ed il Comitato pei servizi marittimi, tariffe differenziali uniche sui percorsi cumulati.

tolto: Sara' possibilmente pure attuato, servizio cumulativo dai concessionari con Societa' di navigazione estere che esercitino linee per localita' non toccate da piroscafi italiani.

tolto: Il Comitato pei servizi marittimi determinera' le norme per l'esecuzione del servizio cumulativo fra Societa' di navigazione.

tolto: I concessionari avranno l'obbligo, quando sia possibile, di costruire nei porti di transito appositi capannoni per le operazioni del servizio comulativo.aggiunto: Allegato A-art. 55 PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 25 GIUGNO 2008, N. 112, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 6 AGOSTO 2008, N. 133

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1908-04-05;111~allegato-a-art55 · fonte del testo