Art. 55 (Allegato A)
Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
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2 versioni dal 1908
Confronto con la versione in vigore dal 6 aprile 1908 al 22 dicembre 2008. 139 parole tolte, 24 parole aggiunte in 4 capoversi.
tolto: Tanto per le merci in genere, quanto per i passeggieri, e' fatto obbligo ai concessionari di attuare il servizio cumulativo con le ferrovie e, possibilmente, con altre Societa' italiane di navigazione marittima e fluviale mediante unico contratto di trasposto ed istituendo tariffe con prezzi globali determinati sulle basi differenziali proprie a ciascuna amministrazione ed anche, a richiesta del Governo, dopo uditi il Consiglio generale del traffico ed il Comitato pei servizi marittimi, tariffe differenziali uniche sui percorsi cumulati.
tolto: Sara' possibilmente pure attuato, servizio cumulativo dai concessionari con Societa' di navigazione estere che esercitino linee per localita' non toccate da piroscafi italiani.
tolto: Il Comitato pei servizi marittimi determinera' le norme per l'esecuzione del servizio cumulativo fra Societa' di navigazione.
tolto: I concessionari avranno l'obbligo, quando sia possibile, di costruire nei porti di transito appositi capannoni per le operazioni del servizio comulativo.aggiunto: Allegato A-art. 55 PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 25 GIUGNO 2008, N. 112, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 6 AGOSTO 2008, N. 133
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1908-04-05;111~allegato-a-art55 · fonte del testo