Art. 58 (Allegato A)
Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
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2 versioni dal 1908
Confronto con la versione in vigore dal 6 aprile 1908 al 22 dicembre 2008. 453 parole tolte, 24 parole aggiunte in 11 capoversi.
tolto: Nel caso di ritardato arrivo nei porti capolinea e in quelli che saranno indicati linea per linea, dal Comitato pei servizi marittimi, non derivante da forza maggiore dimostrata, o da autorizzazione ministeriale, i concessionari incorreranno in una multa di L. 50 per ciascuna ora di ritardo, in ragione di ogni 1000 cavalli di forza indicata dall'apparato motore.
tolto: Nell'applicazione di detta penalita' non sara' tenuto conto del primo quarto d'ora. L'ora di arrivo sara' desunta dalla consegna agli uffici od agli agenti di cui nell'art. 12 del primo effetto postale da sbarcarsi.
tolto: Nel caso di omissione di viaggio o di parte di viaggio, senza prova che cio' avvenne per causa di forza maggiore; indipendentemente dalla perdita della relativa quota proporzionale di sovvenzione, sara' applicata una multa diL. 2000 per le linee con velocita' da 15 miglia in su e di L. 1000 per quelle inferiori alle 15 miglia.
tolto: La mancanza di piroscafi non costituisce caso di forza maggiore.
tolto: Qualora un piroscafo, senza provata causa di forza maggiore e senza averne ottenuta l'autorizzazione dal ministro delle poste, approdasse ad una localita' non contemplata nell'itinerario, i concessionari incorreranno in una multa di L. 500 per le linee di velocita' da 15 miglia in su e di L. 200 per quelle inferiori alle 15 miglia.
tolto: Il ritardo frapposto dai concessionari a rimpiazzare un piroscafo perduto o disadatto alla navigazione, oltre il termine stabilito dall'art. 24, sara' punito con una multa di L. 50 per ogni giorno di ritardo se si tratta di linea con velocita' inferiore a 12 miglia e di L. 100 se si tratta di linea con velocita' di 12 miglia in su.
tolto: Qualora un piroscafo, senza prove che cio' avvenne per causa di forza maggiore non approdasse ad uno degli scali prescritti, i concessionari incorreranno nella multa di L.500 per le linee di velocita' da 15 miglia in su e di L. 200 per quelle inferiori a 15 miglia.
tolto: Nel caso d'inosservanza dell'obbligo della divisa da indossarsi in servizio, dai comandanti, dagli ufficiali e dal resto dell'equipaggio, compreso il personale di servizio, sara' applicata ogni volta la penalita' di L. 10 per il comandante, di L. 5 per ogni ufficiale e di L. 2 per ogni individuo dell'equipaggio, escluso il personale di macchina quando e' in servizio.
tolto: Per la irregolare applicazione delle tariffe, non derivante da errore materiale, i concessionari incorreranno in una multa nella misura del quintiplo del nolo percepito.
tolto: Nel caso d'inosservanza delle disposizioni contenute nel quarto e quinto comma dell'art. 40 i concessionari incorreranno in una multa pari al doppio della differenza fra il nolo applicato e quello che dovevano applicare.
tolto: L'ammontare delle penalita' sara' ritenuto mensilmente o semestralmente sulle quote della sovvenzione e sussidiaramente sara' prelevato dalla cauzione.aggiunto: Allegato A-art. 58 PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 25 GIUGNO 2008, N. 112, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 6 AGOSTO 2008, N. 133
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
urn:nir:stato:legge:1908-04-05;111~allegato-a-art58 · fonte del testo