Art. 62 (Allegato A)
Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
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Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1908
Confronto con la versione in vigore dal 6 aprile 1908 al 22 dicembre 2008. 108 parole tolte, 24 parole aggiunte in 2 capoversi.
tolto: Quando il Governo del Re diffidi i concessionari di sospendere il servizio sopra una o piu' linee, i concessionari stessi potranno continuarlo a proprio rischio e pericolo e non avranno in alcun caso altro diritto che quello della sovvenzione normale, corrispondente alla linea o alle linee cosi' esercitate.
tolto: Se il servizio venga sospeso sopra una o piu' linee, cessera' per tutto il tempo della interruzione la sovvenzione relativa; corrispondendosi ai concessionari, tanto a titolo d'interesse del capitale, quanto a titolo di deprezzamento di piroscafi di quelle linee, del materiale, delle provviste e per coprire i concessionari delle spese restanti a loro carico, un'indennita' da fissarsi di comune accordo.aggiunto: Allegato A-art. 62 PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 25 GIUGNO 2008, N. 112, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 6 AGOSTO 2008, N. 133
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1908-04-05;111~allegato-a-art62 · fonte del testo