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[1]Se il Governo del Re prendera' possesso di uno o piu' piroscafi dei concessionari, il nolo da corrispondersi sara' determinato secondo le norme che stabilira' il Ministero della marina, come e' detto dall'art. 36.

[2]Nessuna indennita' competera' ai concessionari oltre l'ammontare del nolo di cui sopra.

Testo in vigore dal 6 aprile 1908 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1908-04-05;111~allegato-a-art66 · fonte del testo