Che approva le Convenzioni pei servizi postali e commerciali marittimi
Art. 66 (Allegato A)
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[1]Se il Governo del Re prendera' possesso di uno o piu' piroscafi dei concessionari, il nolo da corrispondersi sara' determinato secondo le norme che stabilira' il Ministero della marina, come e' detto dall'art. 36.
[2]Nessuna indennita' competera' ai concessionari oltre l'ammontare del nolo di cui sopra.
Testo in vigore dal 6 aprile 1908 al 22 dicembre 2008
