Che approva le Convenzioni pei servizi postali e commerciali marittimi
Art. 67 (Allegato A)
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 6 aprile 1908 al 22 dicembre 2008. Leggi il testo vigente →
I concessionari dovranno riprendere l'esercizio delle linee nel modo con cui sara' possibile attuarlo, quando a cio' vengano invitati dal Governo.
Testo in vigore dal 6 aprile 1908 al 22 dicembre 2008
