Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 22 dicembre 2008

Confronto con la versione in vigore dal 6 aprile 1908 al 22 dicembre 2008. 94 parole tolte, 24 parole aggiunte in 2 capoversi.

tolto: All'atto della stipulazione del contratto i concessionari delle linee dovranno prestare una cauzione corrispondente al 30 per cento dell'ammontare annuo della sovvenzione.

tolto: La cauzione dovra' essere prestata nella misura del 10 per cento in titoli di rendita o in valori garantiti dallo Stato, oppure in cartelle del credito navale quando sia costituito. Il rimanente 20 per cento sara' costituito da pegno sopra uno o piu' piroscafi dei concessionari, e che dovranno essere a tale uopo assicurati presso Societa' italiana di assicurazione accettata dal Ministero delle poste, per una somma che garantisca l'ammontare della cauzione.aggiunto: Allegato A-art. 7 PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 25 GIUGNO 2008, N. 112, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 6 AGOSTO 2008, N. 133

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1908-04-05;111~allegato-a-art7 · fonte del testo