Art. 7 (Allegato A)
Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Gli articoli che questa norma nomina.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1908
Confronto con la versione in vigore dal 6 aprile 1908 al 22 dicembre 2008. 94 parole tolte, 24 parole aggiunte in 2 capoversi.
tolto: All'atto della stipulazione del contratto i concessionari delle linee dovranno prestare una cauzione corrispondente al 30 per cento dell'ammontare annuo della sovvenzione.
tolto: La cauzione dovra' essere prestata nella misura del 10 per cento in titoli di rendita o in valori garantiti dallo Stato, oppure in cartelle del credito navale quando sia costituito. Il rimanente 20 per cento sara' costituito da pegno sopra uno o piu' piroscafi dei concessionari, e che dovranno essere a tale uopo assicurati presso Societa' italiana di assicurazione accettata dal Ministero delle poste, per una somma che garantisca l'ammontare della cauzione.aggiunto: Allegato A-art. 7 PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 25 GIUGNO 2008, N. 112, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 6 AGOSTO 2008, N. 133
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1908-04-05;111~allegato-a-art7 · fonte del testo