Art. 68 (Allegato A)
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[1]Nei casi di provvedimenti sanitari presi dal Governo nazionale dai Governi esteri o di ostacoli frapposti per tema di contagio dalle popolazioni dei porti di approdo delle linee sovvenzionate interne ed internazionali, il ministro delle poste potra':
[2]1° sospendere l'esercizio di una o piu' linee;
[3]2° modificare il percorso delle linee, sostituire o sopprimere approdi, mutare gli orari;
[4]3° far continuare il servizio in tutto od in parte.
[5]In questi casi saranno applicate le disposizioni seguenti.
Testo in vigore dal 6 aprile 1908 al 22 dicembre 2008
