Art. 69 (Allegato A)
Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
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Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1908
Confronto con la versione in vigore dal 6 aprile 1908 al 22 dicembre 2008. 105 parole tolte, 24 parole aggiunte in 2 capoversi.
tolto: In caso di sospensione di una o piu' linee sovvenzionate, ordinata dal Ministero delle poste, sara' corrisposta ai concessionari, tanto a titolo di interesse del capitale, quanto a titolo di deprezzamento pei piroscafi addetti alle linee stesse, del materiale, delle provviste e per coprire i concessionari delle spese restanti a loro carico, un'indennita' (non superiore al 50 per cento della sovvenzione normale) che sara' determinata con deliberazione del Comitato pei servizi marittimi.
tolto: Ove i concessionari pero' intendessero di continuare i servizi delle linee per le quali venne disposta la sospensione e il Ministero delle poste non vi si opponesse, avranno diritto alla sola sovvenzione normale.aggiunto: Allegato A-art. 69 PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 25 GIUGNO 2008, N. 112, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 6 AGOSTO 2008, N. 133
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1908-04-05;111~allegato-a-art69 · fonte del testo