Art. 75 (Allegato A)
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Le merci ed i viaggiatori devono essere sbarcati in appositi lazzaretti al luogo di destinazione. Ove non si potessero sbarcare per deficienza di lazzaretti e i concessionari fossero obbligati a convertire in lazzaretti i propri piroscafi, lasciando i viaggiatori a bordo a scontare la contumacia, i concessionari dovranno ricevere per ogni piroscafo un compenso che sara' determinato dal Comitato per i servizi marittimi, sentita l'autorita' sanitaria.
Testo in vigore dal 6 aprile 1908 al 22 dicembre 2008
