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I concessionari, nell'esecuzione dei servizi che loro sono affidati, dovranno uniformarsi in tutto al regolamento che sara' approvato con decreto Reale, su proposta del ministro delle poste e dei telegrafi, di concerto col ministro della marina, sentiti i concessionari, il Comitato pei servizi marittimi ed il Consiglio superiore della marina mercantile.

Testo in vigore dal 6 aprile 1908 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1908-04-05;111~allegato-a-art81 · fonte del testo