Art. 80 (Allegato A)
Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
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2 versioni dal 1908
Confronto con la versione in vigore dal 6 aprile 1908 al 22 dicembre 2008. 142 parole tolte, 24 parole aggiunte in 5 capoversi.
tolto: I concessionari non potranno cedere ad altri i servizi contemplati nella presente convenzione se non in virtu' di una legge.
tolto: I concessionari non potranno, inoltre vendere i piroscafi destinati ai servizi sovvenzionati ed obbligatori senza l'autorizzazione del ministro delle poste. Questi avra' facolta' di opporsi al noleggio dei piroscafi stessi e d'imporre determinate condizioni.
tolto: Essi non potranno del pari, senza l'autorizzazione del ministro predetto, assumere per conto di altro Governo l'esercizio di un servizio postale.
tolto: E' vietata qualunque partecipazione diretta o indiretta dei concessionari di linee aggiudicate a trusts, coalizioni o cartelli o ad accordi di qualsiasi genere, tendenti a modificare artificialmente i prezzi o a deviare artificialmente correnti di esportazione o di traffico.
tolto: Contravvenendosi a questi patti, il Governo, sentito il Consiglio di Stato, e' in facolta' di dichiarare risoluto il contratto a danno dei concessionari, senza obbligo di giudiziale diffidamento.aggiunto: Allegato A-art. 80 PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 25 GIUGNO 2008, N. 112, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 6 AGOSTO 2008, N. 133
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1908-04-05;111~allegato-a-art80 · fonte del testo