Art. 82 (Allegato A)
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 6 aprile 1908 al 22 dicembre 2008. Leggi il testo vigente →
[1]I concessionari di nuovi servizi aggiudicati, dovranno assumere di preferenza gli impiegati, gli ufficiali ed il personale che restasse libero, in seguito a cessazione di servizio da parte dei concessionari attuali, purche' abbiano i necessari requisiti.
[2]L'ispettorato dei servizi marittimi e' incaricato di sorvegliare l'applicazione del presente articolo, sentite le osservazioni degli armatori e degli interessati.
Testo in vigore dal 6 aprile 1908 al 22 dicembre 2008
