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[1]I concessionari di nuovi servizi aggiudicati, dovranno assumere di preferenza gli impiegati, gli ufficiali ed il personale che restasse libero, in seguito a cessazione di servizio da parte dei concessionari attuali, purche' abbiano i necessari requisiti.

[2]L'ispettorato dei servizi marittimi e' incaricato di sorvegliare l'applicazione del presente articolo, sentite le osservazioni degli armatori e degli interessati.

Testo in vigore dal 6 aprile 1908 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1908-04-05;111~allegato-a-art82 · fonte del testo