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[1]Fermi restando pei concessionari gli obblighi dei versamenti stabiliti dalla legge 29 giugno 1903, n. 343, sugli infortuni degli operai sul lavoro a favore del personale retribuito con somme inferiori a L 2100 all'anno, pel resto del personale i concessionari sono obbligati ad assicurare un trattamento d'invalidita' e vecchiaia.

[2]A tal fine sara' istituita una sezione presso la Cassa nazionale di previdenza.

[3]I contributi necessari pel servizio di pensione andranno per meta' a carico dei concessionari e per meta' a carico degli assicurati.

[4]I concessionari presenteranno al ministro delle poste, entro sei mesi dall'aggiudicazione, proposte di regolamento per l'attuazione del servizio pensioni. Tali proposte dovranno riportare l'approvazione del Comitato pei servizi marittimi. Se i concessionari non presentino entro un anno proposte che riportino l'approvazione del Comitato pei servizi marittimi, questo provvedera' direttamente alla redazione del regolamento.

[5]Sorgendo controversie giudichera' un Consiglio di arbitri, composto di un rappresentante dei concessionari, di un rappresentante del personale e di un terzo nominato dal prima presidente della Corte di cassazione.

[6]In caso di inadempimento degli obblighi da parte dei concessionari la loro quota di concorso sara' ritenuta sulla sovvenzione o potra' essere prelevata dalla cauzione e sara' anche in facolta' del ministro delle poste di dichiarare il concessionario decaduto dalla concessione per sua colpa.

Testo in vigore dal 6 aprile 1908 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1908-04-05;111~allegato-a-art84 · fonte del testo