Art. 84 (Allegato A)
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 6 aprile 1908 al 22 dicembre 2008. Leggi il testo vigente →
[1]Fermi restando pei concessionari gli obblighi dei versamenti stabiliti dalla legge 29 giugno 1903, n. 343, sugli infortuni degli operai sul lavoro a favore del personale retribuito con somme inferiori a L 2100 all'anno, pel resto del personale i concessionari sono obbligati ad assicurare un trattamento d'invalidita' e vecchiaia.
[2]A tal fine sara' istituita una sezione presso la Cassa nazionale di previdenza.
[3]I contributi necessari pel servizio di pensione andranno per meta' a carico dei concessionari e per meta' a carico degli assicurati.
[4]I concessionari presenteranno al ministro delle poste, entro sei mesi dall'aggiudicazione, proposte di regolamento per l'attuazione del servizio pensioni. Tali proposte dovranno riportare l'approvazione del Comitato pei servizi marittimi. Se i concessionari non presentino entro un anno proposte che riportino l'approvazione del Comitato pei servizi marittimi, questo provvedera' direttamente alla redazione del regolamento.
[5]Sorgendo controversie giudichera' un Consiglio di arbitri, composto di un rappresentante dei concessionari, di un rappresentante del personale e di un terzo nominato dal prima presidente della Corte di cassazione.
[6]In caso di inadempimento degli obblighi da parte dei concessionari la loro quota di concorso sara' ritenuta sulla sovvenzione o potra' essere prelevata dalla cauzione e sara' anche in facolta' del ministro delle poste di dichiarare il concessionario decaduto dalla concessione per sua colpa.
Testo in vigore dal 6 aprile 1908 al 22 dicembre 2008
