Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 22 dicembre 2008

Confronto con la versione in vigore dal 6 aprile 1908 al 22 dicembre 2008. 127 parole tolte, 24 parole aggiunte in 4 capoversi.

tolto: I concessionari hanno l'obbligo del trasporto gratuito regolare e compiuto di tutti gli effetti postali descritti sui fogli di via, senza limitazione di peso, siano essi originari od a destinazione del regno, siano originari o a destinazione di Stati esteri.

tolto: Sotto la denominazione di effetto s'intende tutto cio' che per legge la posta ha diritto di trasportare, compresi i pacchi postali.

tolto: L'obbligo del trasporto gratuito degli effetti vale anche per le linee che i concessionari esercitassero per loro conto, senza sovvenzione dello Stato, verso qualsiasi direzione.

tolto: I concessionari avranno pure l'obbligo di trasportare gratuitamente gli oggetti e le provviste riferentesi al servizio postale telegrafico e telefonico dipendenti dal Ministero delle poste e dei telegrafi nel limite del 2 % della portata lorda di ciascun piroscafo in ciascun viaggio.aggiunto: Allegato A-art. 9 PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 25 GIUGNO 2008, N. 112, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 6 AGOSTO 2008, N. 133

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1908-04-05;111~allegato-a-art9 · fonte del testo