Art. 9 (Allegato A)
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[1]I concessionari hanno l'obbligo del trasporto gratuito regolare e compiuto di tutti gli effetti postali descritti sui fogli di via, senza limitazione di peso, siano essi originari od a destinazione del regno, siano originari o a destinazione di Stati esteri.
[2]Sotto la denominazione di effetto s'intende tutto cio' che per legge la posta ha diritto di trasportare, compresi i pacchi postali.
[3]L'obbligo del trasporto gratuito degli effetti vale anche per le linee che i concessionari esercitassero per loro conto, senza sovvenzione dello Stato, verso qualsiasi direzione.
[4]I concessionari avranno pure l'obbligo di trasportare gratuitamente gli oggetti e le provviste riferentesi al servizio postale telegrafico e telefonico dipendenti dal Ministero delle poste e dei telegrafi nel limite del 2 % della portata lorda di ciascun piroscafo in ciascun viaggio.
Testo in vigore dal 6 aprile 1908 al 22 dicembre 2008
