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[1]Il Governo del Re e' autorizzato a provvedere, con effetto dal 1° luglio 1910, all'esercizio delle linee di navigazione inscritte negli uniti elenchi (allegati B e C).

[2]Le linee A, B, C e D, contemplate nell'allegato B, saranno esercitate dall'azienda ferroviaria dello Stato; le linee comprese nei gruppi dall'1 al 18 inclusivi saranno affidate all'industria privata.

[3]Per disciplinare l'eventuale esercizio di Stato delle linee comprese nei gruppi 14, 15, 16 e 17, quando non fossero aggiudicate, il Governo presentera', fra sei mesi dalla diserzione delle aste, un apposito disegno di legge.

Testo in vigore dal 6 aprile 1908 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1908-04-05;111~art1 · fonte del testo