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[1]Il personale componente gli equipaggi pei piroscafi suindicati sara', anche agli effetti della legge degli infortuni degli operai sul lavoro, inscritto all'Istituto di previdenza del personale delle ferrovie dello Stato, di cui nella legge 22 marzo 1907, n. 132, eccettuati i comandanti e gli ufficiali di coperta e di macchina provenienti dalla R. marina, i quali conserveranno, quando cessano dal servizio, il diritto di conseguire la pensione loro competente per il servizio prestato complessivamente nella R. marina, e nel servizio di navigazione per conto dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, da liquidarsi secondo le disposizioni del testo unico della legge sulle pensioni civili e militari, approvato con R. decreto 21 febbraio 1895, n. 70, ferme restando, per gli stipendi, le ritenute di cui nella legge 7 luglio 1876, n. 3212 (serie 2ª).
[2]Le medesime disposizioni sono estese agli ufficiali del genio navale, di cui all'articolo precedente, dal giorno della loro definitiva sistemazione nel personale dell'Amnistrazione delle ferrovie dello Stato.
[3]Nel regolamento speciale saranno stabilite le norme per il riparto dell'onere del pagamento della pensione fra il Tesoro e l'Amministrazione delle ferrovie dello Stato.
Testo in vigore dal 6 aprile 1908 al 22 dicembre 2008
