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Gli alloggi, il vitto ed i rapporti degli ufficiali ed agenti postali a bordo, compresi i funzionari preposti alla periodica vigilanza dei servizi postali, saranno regolati d'accordo fra l'Amministrazione delle ferrovie dello Stato ed il Ministero delle poste.

Testo in vigore dal 6 aprile 1908 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1908-04-05;111~art15 · fonte del testo