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Nella revisione di cui al 2° comma dell'articolo precedente, si terra' conto che il prezzo di trasporto per viaggiatori e merci su una linea di navigazione esercitata dallo Stato non ecceda il prezzo risultante dall'applicazione degli articoli 39 e 41 del capitolato, allegato A, della presente legge e che il prezzo complessivo, pure per viaggiatori e merci, su una percorrenza mista ferroviaria e marittima, non ecceda quello risultante dall'applicazione, separata per i rispettivi percorsi, delle tariffe differenziali ferroviarie e di quelle marittime per le linee di navigazione sovvenzionate.

Testo in vigore dal 6 aprile 1908 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1908-04-05;111~art17 · fonte del testo