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[1]Le agevolazioni di trasporto da concedersi sulle linee esercitate dallo Stato sono conformi a quelle stabilite pei trasporti sulle linee marittime sovvenzionate.
[2]Le concessioni dei biglietti gratuiti e ridotti sono determinate in conformita' dell'art. 83 della legge 7 luglio 1907, n. 429.
Testo in vigore dal 6 aprile 1908 al 22 dicembre 2008
