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[1]Sono esercitate dall'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, con le norme e disposizioni stabilite dalla legge 7 luglio 1907, n. 429, in quanto non sia altrimenti disposto dalla presente legge, le linee di navigazione:
[2]tra Civitavecchia e Golfo Aranci, con prolungamento a Terranova e ritorno, giornaliera;
[3]tra Golfo Aranci e Maddalena e ritorno, giornaliera;
[4]tra Napoli e Palermo e ritorno, giornaliera;
[5]tra Napoli, Messina, Reggio Calabria, Riposto, Catania, Siracusa e ritorno, bisettimanale.
[6]I piroscafi adibiti alle linee esercitate dall'Amministrazione delle ferrovie dello Stato avranno per porto di armamento Palermo.
[7]Il ministro del tesoro corrispondera' alla predetta Amministrazione per le linee A, B, C e D dell'allegato B la sovvenzione annua di L. 2,700,000.
[8]Le spese e gli introiti relativi al servizio di navigazione, formeranno capitoli speciali del bilancio ferroviario.
[9]Alla manutenzione ordinaria e straordinaria dei galleggianti ed al loro rinnovamento si provvede come pel materiale rotabile.
[10]I materiali di scorta e di consumo sono forniti dal magazzino delle ferrovie dello Stato.
Testo in vigore dal 6 aprile 1908 al 22 dicembre 2008
