Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 6 aprile 1908 al 22 dicembre 2008. Leggi il testo vigente →

[1]Sono esercitate dall'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, con le norme e disposizioni stabilite dalla legge 7 luglio 1907, n. 429, in quanto non sia altrimenti disposto dalla presente legge, le linee di navigazione:

[2]tra Civitavecchia e Golfo Aranci, con prolungamento a Terranova e ritorno, giornaliera;

[3]tra Golfo Aranci e Maddalena e ritorno, giornaliera;

[4]tra Napoli e Palermo e ritorno, giornaliera;

[5]tra Napoli, Messina, Reggio Calabria, Riposto, Catania, Siracusa e ritorno, bisettimanale.

[6]I piroscafi adibiti alle linee esercitate dall'Amministrazione delle ferrovie dello Stato avranno per porto di armamento Palermo.

[7]Il ministro del tesoro corrispondera' alla predetta Amministrazione per le linee A, B, C e D dell'allegato B la sovvenzione annua di L. 2,700,000.

[8]Le spese e gli introiti relativi al servizio di navigazione, formeranno capitoli speciali del bilancio ferroviario.

[9]Alla manutenzione ordinaria e straordinaria dei galleggianti ed al loro rinnovamento si provvede come pel materiale rotabile.

[10]I materiali di scorta e di consumo sono forniti dal magazzino delle ferrovie dello Stato.

Testo in vigore dal 6 aprile 1908 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1908-04-05;111~art2 · fonte del testo