Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
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2 versioni dal 1908
Confronto con la versione in vigore dal 6 aprile 1908 al 22 dicembre 2008. 130 parole tolte, 20 parole aggiunte in 3 capoversi.
tolto: Per la costruzione e gli acquisti del materiale navale occorrente all'esercizio delle linee, di cui all'art. 2, il ministro del tesoro fornira' all'Amministrazione delle ferrovie dello Stato i fondi occorrenti entro il limite massimo di 15 milioni di lire. A tale uopo l'Amministrazione del tesoro e' autorizzata a valersi dei certificati fruttanti l'interesse del 3.50 per cento netto, e, occorrendo, dei mezzi temporanei indicati nell'art. 3 della legge 23 dicembre 1906, n. 638.
tolto: Oltre che con la predetta somma, l'Amministrazione delle ferrovie dello Stato provvede alle spese di primo impianto del servizio di navigazione e agli aumenti patrimoniali con i fondi stanziati dalla legge 23 dicembre 1906, n. 638.
tolto: L'Amministrazione stessa iscrivera' nel proprio bilancio le somme necessarie per rimborsare al tesoro gli interessi e l'ammortamento dei capitali forniti.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 25 GIUGNO 2008, N. 112, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 6 AGOSTO 2008, N. 133
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1908-04-05;111~art20 · fonte del testo