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[1]Agli assuntori delle linee comprese nei gruppi 2, 3, 5, delle linee 28 del gruppo sesto, 33 e 36 del gruppo settimo e di quelle dei gruppi 8, 9, 11, 14, 15, 16, 17 e 18 dell'allegato B spetta, per tutta la durata del contratto, la sovvenzione stabilita dal detto allegato, diminuita degli eventuali ribassi risultanti dalle aste.

[2]Le sovvenzioni per le linee commerciali comprese nei gruppi 1 e 4, per le linee 25, 26, 27 del gruppo sesto, per le linee 29, 30, 31, 32, 34, 35, del gruppo settimo e per quelle dei gruppi 10, 12 e 13 dell'allegato B, depurate dei ribassi di asta saranno diminuite del trenta per cento quando sia trascorsa meta' della durata del contratto, e del cinquanta per cento dopo trascorsi tre quarti della durata del contratto stesso.

[3]Tuttavia l'assuntore potra', con preavviso di due anni anteriore alla scadenza del termine della meta' e rispettivamente dei tre quarti della durata del contratto, domandarne la risoluzione.

Testo in vigore dal 6 aprile 1908 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1908-04-05;111~art25 · fonte del testo