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[1]E' istituito presso il Ministero delle poste e dei telegrafi un Comitato pei servizi marittimi che sara' composto:

  • a)di un presidente, nominato su proposta del ministro delle poste e dei telegrafi, per deliberazione del Consiglio dei ministri;
  • b)di un delegato del Consiglio superiore della marina mercantile;
  • c)di un delegato da designarsi dal ministro della marina;
  • d)di un delegato del Consiglio di amministrazione delle ferrovie dello Stato;
  • e)di un delegato del Consiglio dell'emigrazione;
  • f)di un delegato da designarsi dal ministro delle finanze;
  • g)di due delegati del Consiglio dell'industria e commercio;
  • h)dell'ispettore generale dei servizi marittimi o di chi ne fa le veci;
  • i)di un delegato del Consiglio di agricoltura;
  • k)di un delegato del Consiglio superiore di sanita';
  • l)di un ufficiale superiore della marina militare appartenente al Genio navale;
  • m)di un delegato degli armatori di piroscafi nazionali non sovvenzionati, designato dal Consiglio superiore della marina mercantile;
  • n)di un delegato delle associazioni dei lavoratori dei porti e del mare, designato dal Consiglio del lavoro;
  • o)di due delegati delle Camere di commercio del Regno, designati dal ministro del commercio.

[2]Il Comitato sara' costituito per decreto Reale e verra' rinnovato ogni triennio.

[3]Il Comitato scegliera' nel proprio seno una Commissione permanente composta di tre membri, le cui attribuzioni saranno determinate dal regolamento.

Testo in vigore dal 6 aprile 1908 al 11 agosto 1912

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1908-04-05;111~art27 · fonte del testo