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[1]E' istituito presso il Ministero delle poste e dei telegrafi un Comitato pei servizi marittimi che sara' composto:
- a)di un presidente, nominato su proposta del ministro delle poste e dei telegrafi, per deliberazione del Consiglio dei ministri;
- b)di un delegato del Consiglio superiore della marina mercantile;
- c)di un delegato da designarsi dal ministro della marina;
- d)di un delegato del Consiglio di amministrazione delle ferrovie dello Stato;
- e)di un delegato del Consiglio dell'emigrazione;
- f)di un delegato da designarsi dal ministro delle finanze;
- g)di due delegati del Consiglio dell'industria e commercio;
- h)dell'ispettore generale dei servizi marittimi o di chi ne fa le veci;
- i)di un delegato del Consiglio di agricoltura;
- k)di un delegato del Consiglio superiore di sanita';
- l)di un ufficiale superiore della marina militare appartenente al Genio navale;
- m)di un delegato degli armatori di piroscafi nazionali non sovvenzionati, designato dal Consiglio superiore della marina mercantile;
- n)di un delegato delle associazioni dei lavoratori dei porti e del mare, designato dal Consiglio del lavoro;
- o)di due delegati delle Camere di commercio del Regno, designati dal ministro del commercio.
[2]Il Comitato sara' costituito per decreto Reale e verra' rinnovato ogni triennio.
[3]Il Comitato scegliera' nel proprio seno una Commissione permanente composta di tre membri, le cui attribuzioni saranno determinate dal regolamento.
Testo in vigore dal 6 aprile 1908 al 11 agosto 1912
