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[1]Il Comitato pei servizi marittimi da' parere:

[2]1° sulle proposte di modificazione, ampliamento o riduzione dei servizi;

[3]2° sulle proposte di istituzione di nuove linee, sulle quali deve essere sentito anche il parere del Consiglio superiore della marina mercantile;

[4]3° sui reclami e sulle controversie, la cui risoluzione spetta al ministro delle poste e dei telegrafi e in generale sulle questioni attinenti ai servizi marittimi sovvenzionati che gli vengono sottoposte dal ministro.

[5]A norma dei capitolati, il Comitato determina la classificazione delle merci, i prezzi e tutte le condizioni dei trasporti, le modalita' dei servizi di collegamento e cumulativi e definisce le controversie che potessero sorgere su tali materie e le altre contemplate dai capitolati predetti.

Testo in vigore dal 6 aprile 1908 al 11 agosto 1912

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1908-04-05;111~art28 · fonte del testo