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[1]La navigazione costituisce un servizio della Direzione generale delle ferrovie dello Stato.

[2]Con deliberazione del Consiglio d'amministrazione, su proposta del direttore generale e con l'approvazione del ministro dei lavori pubblici, di concerto rispettivamente con quelli della marina e delle poste e dei telegrafi, sono aggregati all'Ispettorato centrale dell'Amministrazione ferroviaria due ufficiali superiori della marina militare, di cui uno appartenente allo stato maggiore della R. marina e l'altro al genio navale, ed un funzionario superiore del Ministero delle poste e dei telegrafi.

Testo in vigore dal 6 aprile 1908 al 4 agosto 1912

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1908-04-05;111~art3 · fonte del testo