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[1]Entro un anno dalla promulgazione della presente legge saranno determinate dalle autorita' marittime locali le tariffe di imbarco e di sbarco per i passeggeri e le merci in tutti i porti del Regno, in modo possibilmente uniforme, udite le Camere di commercio competenti, fatta pero' riserva per le disposizioni contenute nella legge del 12 febbraio 1903, n. 50 per l'istituzione del Consorzio autonomo del porto di Genova e di altri Consorzi che potranno essere istituiti durante il periodo delle Convenzioni.

[2]Le tariffe stabilite potranno, occorrendo, essere modificate con la stessa procedura.

Testo in vigore dal 6 aprile 1908 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1908-04-05;111~art33 · fonte del testo