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La tassa di bollo di centesimi 50, stabilita dall'articolo 20, n. 31, della legge 4 luglio 1897, n. 414, sulle polizze di carico e sulle lettere di vettura fatte nel Regno e riguardanti un solo collo, e' ridotta, senza aumento di decimi, a centesimi 10 per le spedizioni del peso eccedente 20 e non 60 chilogrammi, ed a centesimi 20 per le spedizioni superiori a 60 e non a 120 chilogrammi.
Testo in vigore dal 6 aprile 1908 al 22 dicembre 2008
