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[1]Entro un anno dalla promulgazione della presente legge il Governo del Re provvedera', per mezzo di regolamenti, a quanto occorre per la esecuzione della presente legge.

[2]I regolamenti saranno emanati, uditi i pareri del Comitato pei servizi marittimi, del Consiglio superiore della marina mercantile, del Consiglio di Stato, nonche' del Comitato di amministrazione delle ferrovie dello Stato.

Testo in vigore dal 6 aprile 1908 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1908-04-05;111~art36 · fonte del testo