Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 6 aprile 1908 al 22 dicembre 2008. Leggi il testo vigente →

[1]Il Governo del Re e' autorizzato ad anticipare l'attuazione di alcune delle linee nuove, che venissero aggiudicate in esecuzione della presente legge, entro i limiti di spesa costituiti dalla differenza fra la spesa dei servizi marittimi prorogati dal 1° luglio 1908 a tutto giugno 1910, e quella complessiva risultante dalla presente legge per i servizi da attuarsi al 1° luglio 1910.

[2]Nel bilancio passivo del Ministero delle poste e dei telegrafi per gli esercizi 1908-909 e 1909-910 sara' stanziata la somma occorrente per l'attuazione di questo provvedimento.

[3]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

[4]Data a Roma, addi' 5 aprile 1908.

[5]VITTORIO EMANUELE.

[6]Giolitti. Schanzer. Bertolini. Mirabello. F. Cocco-Ortu. Carcano. Lacava.

[7]Visto, Il guardasigilli: Orlando.

Testo in vigore dal 6 aprile 1908 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1908-04-05;111~art38 · fonte del testo