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[1]Ferme restando, come e' stabilito dall'art. 2 della presente legge, le disposizioni della legge 7 luglio 1907, n. 429, i limiti d'eta' e le norme per l'assunzione, trattamento e disciplina del personale adibito al servizio di navigazione, sono stabiliti con regolamento speciale approvato per decreto Reale, udito il Consiglio dei ministri.
[2]Il personale occorrente per i posti di capitano, di ufficiali di coperta, di ufficiali di macchina e per gli equipaggi potra' essere reclutato nella riserva navale o fra quello proveniente dalla R. marina ed anche dalla marina mercantile, secondo le norme che saranno pure fissate nell'anzidetto regolamento speciale.
Testo in vigore dal 6 aprile 1908 al 22 dicembre 2008
