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Gli inscritti che furono rimandati dalle leve precedenti sulle classi 1887 e 1888 come rivedibili, a senso degli articoli 78 e 80 della legge sul reclutamento, se saranno dichiarati idonei ed arruolati in 1ª categoria nella leva sulla classe 1889, assumeranno, quelli nati nel 1887 la ferma di anni uno, e quelli nati nel 1888 la ferma di anni due.

Testo in vigore dal 16 luglio 1909 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1909-07-11;469~art1 · fonte del testo

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