Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 16 luglio 1909 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
[1]E' data facolta' al ministro della guerra di stabilire il numero degli uomini nati nel 1889 arruolati nella 1ª categoria, che dovranno assumere la ferma di anni due prevista dalla legge sul reclutamento.
[2]Art. 3.
[3]Per gli effetti contemplati dalla legge suddetta, nelle provincie del Veneto ed in quella di Mantova, il distretto amministrativo rappresenta il mandamento.
[4]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[5]Data a Roma, addi' 11 luglio 1909.
[6]VITTORIO EMANUELE.
[7]SPINGARDI.
[8]Visto, Il guardasigilli: ORLANDO.
Testo in vigore dal 16 luglio 1909 al 16 dicembre 2009
