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Il Governo del Re e' autorizzato a far pagare le spese ordinarie e straordinarie del Ministero dell'istruzione pubblica per l'esercizio finanziario 1910-911, in conformita' dello stato di previsione annesso alla presente legge.

Testo in vigore dal 10 febbraio 1911 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1911-02-05;49~art1 · fonte del testo