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[1]E' convalidato il R. decreto 31 agosto 1910, n. 636, col quale venne disposta la prelevazione della somma di L. 10,000 dal fondo di riserva per le spese impreviste e l'inscrizione della somma stessa al nuovo capitolo n. 276 quater, istituito nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione pubblica per l'esercizio finanziario 1910-911 con la seguente denominazione: «Spese del Comitato incaricato ai sensi della legge 10 luglio 1910, n. 417, di proporre l'esonero dal servizio di quei funzionari del Ministero della pubblica istruzione, l'opera dei quali non sia ritenuta giovevole all'Amministrazione», ed e' autorizzato l'aumento al capitolo stesso della somma di L. 25,000.

[2]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo della Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

[3]Data a Roma, addi' 5 febbraio 1911.

[4]VITTORIO EMANUELE.

[5]Tedesco.

[6]Visto, Il guardasigilli: Fani.

Testo in vigore dal 10 febbraio 1911 al 16 dicembre 2009

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urn:nir:stato:legge:1911-02-05;49~art2 · fonte del testo