Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 15 febbraio 1900 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →

[1]La detta Amministrazione del Fondo per il culto e' autorizzata:

  • a)ad accertare e riscuotere, secondo le leggi in vigore, le entrate del Fondo di beneficenza e di religione nella citta' di Roma riguardanti l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1899 al 30 giugno 1900, in conformita' dello stato di previsione annesso alla presente legge (tabella D);
  • b)a far pagare le spese ordinarie e straordinarie del Fondo di beneficenza e di religione nella citta' di Roma per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1899 al 30 giugno 1900, in conformita' dello stato di previsione annesso alla presente legge (tabella E).

[2]Per gli effetti di che all'art. 38 del testo unico della legge sulla contabilita' generale dello Stato, approvato con Regio decreto 17 febbraio 1884, n. 2016, sono considerate «Spese obbligatorie e d'ordine» del Fondo di beneficenza e di religione nella citta' di Roma quelle descritte nell'elenco n. 3, annesso alla presente legge.

[3]Pel pagamento delle spese indicate nell'elenco n. 4, annesso alla presente legge, la detta Amministrazione del Fondo per il culto potra', per il Fondo di beneficenza e di religione nella citta' di Roma, aprire crediti, mediante mandati a disposizione dei funzionari incaricati.

[4]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

[5]Data a Roma, addi' 11 febbraio 1900.

[6]UMBERTO.

[7]P. Boselli.

[8]Visto, Il Guardasigilli: A. Bonasi.

Testo in vigore dal 15 febbraio 1900 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1900-02-11;32~art3 · fonte del testo

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