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[1]La detta Amministrazione del Fondo per il culto e' autorizzata;
- a)ad accertare e riscuotere, secondo le leggi in vigore, le entrate del Fondo di beneficenza e di religione nella citta' di Roma riguardanti l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1902 al 30 giugno 1903, in conformita' dello stato di previsione annesso alla presente legge (tabella D);
- b)a far pagare le spese ordinarie e straordinarie del Fondo di beneficenza e di religione nella citta' di Roma per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1902 al 30 giugno 1903, in conformita' dello stato di previsione annesso alla presente legge (tabella E).
[2]Per gli effetti di che all'articolo 38 del testo unico della legge sulla contabilita' generale dello Stato, approvato col R. decreto 17 febbraio 1884, n. 2016, sono considerate Spese obbligatorie e d'ordine del Fondo di beneficenza e di religione nella citta' di Roma quelle descritte nell'elenco n. 3, annesso alla presente legge.
[3]Pel pagamento delle spese indicate nell'elenco n. 4 annesso alla presente legge, la detta Amministrazione del Fondo per il culto potra', per il Fondo di beneficenza e di religione nella citta' di Roma, aprire crediti mediante mandati a disposizione dei funzionari incaricati.
[4]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[5]Data a Roma, addi' 22 giugno 1902.
[6]VITTORIO EMANUELE.
[7]Di Broglio.
[8]Visto, Il Guardasigilli: Cocco-Ortu.
Testo in vigore dal 25 giugno 1902 al 16 dicembre 2009
