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[1]E' approvata la maggiore assegnazione di L. 700.000 al capitolo n. 4 «Acquisto di effetti di vestiario e di equipaggiamento pel personale di truppa», dello stato di previsione della spesa del fondo di massa del corpo della Regia guardia di finanza per l'esercizio 1914-915 ed in correlazione e' pure approvato l'aumento di egual somma al capitolo n. 26 «Importo degli effetti di vestiario e di equipaggiamento somministrati agli agenti», dello stesso stato di previsione della spesa ed al capitolo n. 7 «Importo degli effetti di vestiario e di equipaggiamento somministrati agli agenti del corpo», dello stato di previsione dell'entrata del fondo suddetto.

[2]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

[3]Data a Roma, addi' 1° aprile 1915.

[4]VITTORIO EMANUELE.

[5]Carcano.

[6]Visto, Il guardasigilli: Orlando.

Testo in vigore dal 8 aprile 1915 al 16 dicembre 2009

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urn:nir:stato:legge:1915-04-01;381~art4 · fonte del testo