Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 21 giugno 1910 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →

[1]E' approvata la modificazione delle denominazioni ai capitoli numeri 279, 288, 394, 405, 430, 443 e 447, riguardanti saldi di spese residue degli esercizi precedenti all'anno finanziario corrente.

[2]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

[3]Data a Roma, addi' 12 giugno 1910.

[4]VITTORIO EMANUELE.

[5]Tedesco.

[6]Visto, Il guardasigilli: Fani.

Testo in vigore dal 21 giugno 1910 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1910-06-12;300~art3 · fonte del testo