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[1]E' approvata la modificazione delle denominazioni ai capitoli numeri 279, 288, 394, 405, 430, 443 e 447, riguardanti saldi di spese residue degli esercizi precedenti all'anno finanziario corrente.
[2]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[3]Data a Roma, addi' 12 giugno 1910.
[4]VITTORIO EMANUELE.
[5]Tedesco.
[6]Visto, Il guardasigilli: Fani.
Testo in vigore dal 21 giugno 1910 al 16 dicembre 2009
