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[1]E' autorizzata la spesa di 20 milioni per la costruzione di casette popolari ed economiche nei paesi colpiti dal terremoto del 13 gennaio 1915 che saranno indicati con decreto del Ministero dei lavori pubblici.
[2]Detta somma sara' stanziata nel bilancio del Ministero del tesoro in quattro rate uguali, a partire dall'esercizio 1920-921, e somministrata alla Unione edilizia nazionale, per la parte la cui costruzione sara' ad essa affidata, in relazione agli stanziamenti e su richiesta giustificata del Consiglio d'amministrazione.
Testo in vigore dal 7 settembre 1921 al 16 dicembre 2009
