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[1]La prima parte dell'ultimo comma dell'art. 10 del testo unico approvato con decreto Luogotenenziale 19 agosto 1917, n. 1399, gia' modificato con l'art. 1 del R. decreto 3 maggio 1920, n. 545, e' variata come segue:
[2]a favore delle provincie di Messina e Reggio Calabria e dei Comuni indicati nella tabella n. 1 allegata al presente testo unico, a decorrere dal primo semestre 1921-922 e fino al 31 dicembre 1923, in luogo dell'addizionale, sara' corrisposta semestralmente dallo Stato la somma di L. 20 milioni.
Testo in vigore dal 7 settembre 1921 al 16 dicembre 2009
